La celebrazione del fascismo della passeggiata di Ronchi di D'Annunzio e l'occupazione di Fiume

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Mio caro compagno, Il dado è tratto. Parto ora. Domattina prenderò Fiume con le armi. Il Dio d'Italia ci assista. Mi levo dal letto febbricitante. Ma non è possibile differire. Ancora una volta lo spirito domerà la carne miserabile. Riassumete l'articolo !! che pubblicherà la Gazzetta del Popolo e date intera la fine . E sostenete la causa vigorosamente, durante il conflitto. Vi abbraccio Non sarà stato forse un fascista dichiarato, D'Annunzio, certo è che non fu mai antifascista, era lui che aspirava a diventare il duce d'Italia e la prima cosa che fece, all'atto della partenza da Ronchi per andare ad occupare Fiume, fu quella di scrivere a Mussolini, per ottenere il suo sostegno. Perchè D'Annunzio ne aveva bisogno. Il fascismo fu grato a D'Annunzio, per il suo operato,  tanto che si adoperò anche per il restauro e la sistemazione della casa dove nacque D'Annunzio e morì la madre. E alla notizia della morte, avvenuta il 1 marzo del 193

Quali sono i comportamenti vietati a Trieste?

Quali sono i comportamenti vietati a Trieste?  Scopriamolo con il nuovo regolamento  urbano" che entrerà in vigore in città a partire dal 2 aprile 2017.  
Testo scritto rigorosamente ed esclusivamente in italiano, perchè il bilinguismo a Trieste è un non diritto. Disposizioni che dovranno conoscere anche coloro che si troveranno a Trieste di passaggio, per evitare che magari possano incorrere in qualche spiacevole sanzione. Buona lettura, magari con un sano bicchierino di amaro digestivo alle erbe.

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A salvaguardia e tutela degli spazi ed aree pubbliche ricadenti nel territorio del Comune è vietato:
nelle fontane introdursi ed introdurre sostanze liquide imbrattanti, abbeverare ed introdurre animali, utilizzare o prelevare l’acqua, bagnarsi, estrarre o comunque raccogliere le monete o altri oggetti di valore gettati dai proprietari, in omaggio a tradizioni e consuetudini locali, in quanto tali oggetti devono intendersi acquisiti dal Comune con effetto immediato per essere destinati ad opere di beneficenza;
b) nelle fontanelle ingombrare ed ostruire in qualsiasi modo le bocchette, lavare i veicoli, abbeverare direttamente gli animali senza idoneo contenitore, prelevare l'acqua se non per scopi strettamente connessi al consumo personale, effettuare allacciamenti, effettuare la pulizia personale o quella di animali, lasciar scorrere l'acqua senza motivo;
c) salvo quanto stabilito dal Codice della Strada e dalla normativa in materia di strutture ricettive all’aperto, in tutto il territorio comunale, effettuare qualsiasi specie di campeggio con caravan, autocaravan o accampamento in genere, fuori dalle aree appositamente attrezzate, ovvero eventualmente predisposte;
d) arrampicarsi su monumenti, arredi ed altri beni pubblici, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
e) arrampicarsi su pali, segnaletica, cancelli ed inferriate;
f) collocare lungo le strade, sui ponti, sulle facciate degli edifici, sui pali di sostegno, sulle strutture pubbliche o su altri elementi di arredo urbano messaggi di qualsiasi genere riportati su lenzuola, cartelloni, striscioni, oggetti di ricordo ed agganciare alle strutture citate lucchetti con catene. E' ammessa la deroga con atto motivato adottato dal Sindaco. E' consentita la breve esposizione di messaggi nel giorno di particolari festeggiamenti (ad es. matrimoni e lauree), in conformità alle prescrizioni del codice della strada, purché gli stessi non siano causa di danneggiamento dei supporti, siano tolti nella medesima giornata dopo il termine dell'evento e non abbiano contenuti contrari alla moralità, al buon costume o alla pubblica decenza. Si applica la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi. In caso di mancata individuazione del responsabile si procede alla rimozione e distruzione o all'acquisizione delle cose utilizzate per commettere la violazione;
g) praticare giochi sulle aree pubbliche o di uso pubblico o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici, quando possano arrecare intralcio o disturbo ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
h) bestemmiare e proferire turpiloquio nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico, poiché considerati atti contrari alla moralità, al buon costume e alla pubblica decenza;
i) non segnalare al pubblico in modo facilmente visibile gli oggetti tinti o verniciati di fresco;
l) danneggiare o modificare le attrezzature o gli impianti posti sull'area pubblica o sotto di essa installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti nel rispetto delle norme in proposito dettate. In caso di danneggiamento le spese per il ripristino dello stato dei luoghi saranno a carico del trasgressore;
m) rimuovere, manomettere sedili, panchine, attrezzi per gioco, barriere, elementi d'arredo urbano, manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità. L'addebito delle spese in caso di danneggiamento ed il ripristino dello stato dei luoghi saranno a carico del trasgressore;
n) manomettere il suolo o imbrattare in qualsiasi modo gli edifici e i manufatti pubblici. L'addebito delle spese in caso di danneggiamento ed il ripristino dello stato dei luoghi saranno a carico esclusivo del trasgressore;
o) sdraiarsi a terra o bivaccare nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, nei pressi degli edifici di valore storico e monumentale e sui relativi accessi, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi, occupare impropriamente le panchine impedendone ad altri il normale utilizzo;
p) porre in essere comportamenti in luogo pubblico o in vista di esso ed ostentare al pubblico oggetti, nudità, piaghe e ferite, contrari al pubblico decoro o all'igiene;
q) su tutto il territorio comunale l'accattonaggio molesto intendendosi come tale la richiesta di elemosina fatta con modalità insistenti o petulanti o minacciose o tale da creare intralcio o pericolo alla circolazione veicolare o pedonale. E' in ogni caso vietato l'accattonaggio: alle intersezioni stradali; nelle aree adibite a parcheggio; nelle aree prospicienti gli edifici monumentali e di valore architettonico, la stazione ferroviaria, le scuole, gli ospedali, le case di cura, i distretti sanitari e comunque le strutture sociosanitarie e sanitarie; all'interno, davanti e in prossimità dei cimiteri; sul lungomare; all'interno e nei pressi delle aree destinate a mercato; effettuato in modo tale da interferire con le attività commerciali, con le attività dei pubblici esercizi e di altri luoghi di pubblico servizio. Salvo che il fatto non costituisca reato, è in ogni caso vietata la richiesta di elemosina con minori o animali o ostentando menomazioni fisiche. Le violazioni comportano l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa del denaro che costituisce il prodotto o il profitto della violazione, come disposto dall’art. 20 della Legge 689/81, previo sequestro cautelare ai
sensi dell’art. 13 della stessa Legge;
r) ostacolare il parcheggio dei veicoli, indirizzare gli stessi negli stalli di sosta pubblici o privati aperti al pubblico in assenza di adeguato titolo. E' parimenti vietato indirizzare i veicoli negli stalli, richiedendo una ricompensa in denaro o comunque proponendo l'acquisto di merce anche di scarso valore, collanine, braccialetti, libretti, finalizzata direttamente o indirettamente all'ottenimento di un importo di denaro. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa della merce offerta, come disposto dall’art. 20 della Legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell’art. 13 della stessa Legge;
s) lanciare sassi, bombe d'acqua o altri materiali o spruzzare schiumogeni, atti a imbrattare, molestare o arrecare danno alle persone e alle cose. E' consentito l'uso di coriandoli e stelle filanti, anche spray, durante il periodo carnevalesco e in occasione di Halloween;
t) in tutto il territorio comunale la fermata dei veicoli finalizzata a contrattare ovvero a concordare prestazioni sessuali effettuate da chi esercita l’attività di prostituzione su strada;
u) stazionare e intrattenersi in luoghi pubblici o aperti al pubblico con chi esercita l'attività di meretricio, limitando la libera fruibilità degli spazi pubblici;
v) in tutti i giardini pubblici fumare e consumare bevande alcoliche, fatta eccezione per gli esercizi pubblici con relativi plateatici regolarmente autorizzati;
z) esercitare e praticare sulla pubblica via attività di raccolta di somme di denaro a fronte della prestazione di pulitura dei vetri dei veicoli.
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A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana è vietato
utilizzare cortili interni, balconi o terrazzi come luogo di deposito di detriti, rifiuti o altri materiali, che creino disagi e inconvenienti igienici, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
b) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture verso la pubblica via o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, vasi di fiori, fioriere, ombrelloni da sole o altra cosa mobile, che non sia convenientemente assicurata contro ogni pericolo di caduta. Le finestre, vetrate e imposte devono essere assicurate in modo da evitare che agenti atmosferici causino caduta di vetri o delle imposte stesse;
c) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni o procedere alla pulizia di balconi e terrazzi procurando stillicidio sulle parti sottostanti del fabbricato, con conseguenti danni a cose o persone;
d) scuotere, stendere o spolverare panni, tappeti, tovaglie fuori dalle finestre, balconi, recinzioni o manufatti che si affaccino su pubblica via o su area soggetta a pubblico passaggio;
e) manomettere o imbrattare in qualsiasi modo edifici, manufatti privati e civili abitazioni. E' prevista la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi;
f) tenere le ringhiere e le recinzioni di aree private in pessimo stato di manutenzione;
g) al fine di prevenire la proliferazione delle zanzare e in particolare della cosiddetta zanzara tigre ( Aedes Albopictus ) abbandonare dal 1° marzo fino al 30 novembre negli spazi aperti pubblici e privati - compresi terrazzi, balconi e lastrici solari - oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione, nei quali possa raccogliersi l’acqua piovana, ivi compresi pneumatici, bottiglie, bidoni, lattine, barattoli, vasi, evitando qualsiasi formazione di acqua stagnante. I proprietari o coloro che hanno l'uso effettivo degli spazi aperti pubblici o privati devono procedere allo svuotamento dell'acqua in essi contenuta, ovvero procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta; i proprietari devono provvedere alla periodica pulizia e disinfestazione di tombini, chiusini e pozzetti di raccolta di acque meteoriche delle grondaie;
h) fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni causando danno o pericolo. E' prevista la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi entro 15 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione;
i) fatta salva la disciplina specifica di cui al successivo art. 17 relativa alle derrate e generi alimentari e fatte salve le regolari concessioni di occupazione di suolo pubblico, esporre in qualsiasi modo ogni genere di merce, beni e prodotti al di fuori dei negozi e locali commerciali affacciati sulla pubblica via.

Queste le principali sanzioni:








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