La celebrazione del fascismo della passeggiata di Ronchi di D'Annunzio e l'occupazione di Fiume

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Mio caro compagno, Il dado è tratto. Parto ora. Domattina prenderò Fiume con le armi. Il Dio d'Italia ci assista. Mi levo dal letto febbricitante. Ma non è possibile differire. Ancora una volta lo spirito domerà la carne miserabile. Riassumete l'articolo !! che pubblicherà la Gazzetta del Popolo e date intera la fine . E sostenete la causa vigorosamente, durante il conflitto. Vi abbraccio Non sarà stato forse un fascista dichiarato, D'Annunzio, certo è che non fu mai antifascista, era lui che aspirava a diventare il duce d'Italia e la prima cosa che fece, all'atto della partenza da Ronchi per andare ad occupare Fiume, fu quella di scrivere a Mussolini, per ottenere il suo sostegno. Perchè D'Annunzio ne aveva bisogno. Il fascismo fu grato a D'Annunzio, per il suo operato,  tanto che si adoperò anche per il restauro e la sistemazione della casa dove nacque D'Annunzio e morì la madre. E alla notizia della morte, avvenuta il 1 marzo del 193

Le linee guida per il dimensionamento scolastico in FVG si applicano anche alle scuole slovene



La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha pubblicato il 22 luglio sul bollettino regionale  il documento che intende definire le Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell’offerta formativa in Friuli Venezia Giulia per l’anno scolastico 2016 – 2017, funzionali all’aggiornamento del Piano Regionale di dimensionamento della rete scolastica, approvato con delibera della Giunta regionale n. 2620 del 30/12/2014. Il piano seguirà questa tabella:

1. Entro l’anno scolastico 2017 - 2018 tutte le autonomie scolastiche di ogni ordine e grado dovranno essere strutturate con un numero di alunni non inferiore a 600 unità, anche al fine dell’assegnazione del DS e del DSGA, tenendo conto del trend demografico degli ultimi anni e delle iscrizioni nel triennio precedente. Pertanto, i Piani provinciali 2016 – 2017 dovranno indicare le tempistiche e le modalità che si intendono utilizzare per conseguire nell’anno scolastico 2017 – 2018 il suddetto risultato.
2. Per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado comprese nei territori montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche (friulano, sloveno e tedesco), il sopraccitato limite di cui al punto 1 viene ridotto a 400 studenti.
3. L’esistenza di autonomie scolastiche con un numero inferiore a 400 studenti deve essere motivata da una scarsa densità demografica del bacino territoriale di riferimento o dall’esistenza di condizioni particolari di isolamento (ad esempio presenza di scarsi collegamenti con mezzi di trasporto pubblici).
4. L’esistenza di autonomie scolastiche con un numero superiore a 1200 studenti per gli istituti comprensivi e a 1400 studenti per gli istituti secondari di secondo grado, deve essere motivata da un’alta densità demografica del bacino territoriale di riferimento o dalla necessità della presenza di beni strutturali, quali laboratori ed officine aventi un valore tecnologico ed artistico.
5. Eventuali variazioni del numero complessivo delle autonomie scolastiche presenti in ogni provincia sono ammesse purché non comportino l’ingresso di autonomie prive di sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali e amministrativi ai sensi della legge n. 111/2011.
6. L’unificazione degli istituti di secondo grado si realizza tra istituti omogenei. Si procede all’unificazione di istituti non omogenei qualora, separatamente, non rientrino nei parametri di cui ai punti 1, 2 (ossia in presenza di istituti con un numero di alunni inferiore a quello previsto ai punti 1 e 2); in tal caso i medesimi assumeranno la denominazione di “Istituto di istruzione secondaria superiore” (IISS). Per istituti omogenei si intende istituti che sviluppano indirizzi di studio di uguale ordine di scuole oppure che, pur appartenendo a indirizzi ordinamentali diversi, presentano materie di studio similari o richiedono la presenza di strutture laboratoriali e didattiche analoghe.

Per quanto riguarda le scuole con lingua  di insegnamento slovena si ricorda che la tutela della minoranza linguistica slovena trova fondamento in Trattati internazionali, quali il Memorandum d’intesa siglato a Londra il 5 ottobre 1954 dai Governi Italiano ed ex Yugoslavo e il Trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica della ex Yugoslavia, firmato ad Osimo il 10 novembre 1975. In particolare nei suddetti documenti i governi italiano e jugoslavo avevano convenuto di conservare le scuole esistenti all’epoca e destinate ai gruppi etnici minoritari delle zone sotto la loro rispettiva amministrazione. La legge 19 luglio 1961 n. 1012 ha poi riconosciuto per la prima volta l’esistenza di scuole pubbliche con lingua di insegnamento slovena, istituite dagli Alleati alla fine del secondo conflitto mondiale ed ha disposto che all'istituzione ed all'eventuale soppressione delle scuole con lingua di insegnamento slovena si provvede con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro. L’art. 11 della L. 38/2001 richiama la legge 19 luglio 1961 n. 1012 e precisa che per la riorganizzazione delle scuole con lingua di insegnamento slovena si procede secondo le modalità operative stabilite dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, e nel rispetto delle competenze previste dagli articoli 137, 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sentita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena.  Però, la Regione FVG, afferma che gli indirizzi del presente documento, con eccezione dei limiti numerici, trovano pertanto applicazione anche per le scuole con lingua d’insegnamento slovena.



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