C'era una volta Gorz. Gorizia, la città più tedesca del "nord est italiano"

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    Gorizia è oggi, a causa degli eventi del '900, conosciuta forse come la città più italiana, delle italiane, anche se la sua peculiarità discende dal passato asburgico, quello che affascina, quello che interessa i turisti, insieme alla questione dell'ultimo "muro" caduto che divideva Gorizia da Nova Gorica. A partire dal 1500 Gorizia conobbe la sua svolta, una città dove convivevano, senza ghettizzarsi, idiomi diversi, dove la cultura germanofona era rilevante, con l'ultimo censimento dell'Impero che arrivava a contare poco più di 3000 cittadini di lingua tedesca. Tedesco, sloveno, friulano, italiano. Il nome Gorizia, è un nome slavo, una città dallo spirito tedesco, di cui oggi si è praticamente perso pressoché ogni traccia. Salvo iniziative di qualche realtà associativa privata, che mantengono con impegno e passione viva la lingua tedesca a Gorizia e contributi da parte di alcuni storici e studiosi, in città si è assistito ad un vero e proprio annichilime

Ecco i motivi che hanno portato alla "chiusura" dei cantieri di Monfalcone




La Corte di Cassazione Sezione III Penale con la Sentenza Num. 5916 Anno 2015 illustra i motivi che porteranno in questo fine giugno,al sequestro preventivo di alcune aree del cantiere navale di Monfalcone,destinate alla selezione dei residui di lavorazione, strategiche per il regolare svolgimento del ciclo produttivo dal quale poi deriverà, come comunica la Fincantieri " in ottemperanza al predetto provvedimento del Tribunale" la sospensione dell’attività lavorativa di tutto il personale coinvolto nel ciclo produttivo del cantiere di Monfalcone. Il Tribunale di Gorizia, confermando il provvedimento reso dal locale Gip in data 12 giugno 2013 nell'ambito di una indagine che vede inquisiti taluni dirigenti della Fincantieri e di alcune ditte subappaltatrici di questa nei servizi connessi alla realizzazione di navi e con il quale era stato negato il sequestro preventivo, richiesto sulla base della ipotizzata violazione dell'art. 256, comma 1, lettere a) e b), del dlgs n. 152 del 2006, di alcune aree e capannoni ubicati all'interno dei cantieri navali di Monfalcone gestiti da Fincantieri, ha rigettato, con ordinanza del giorno 11 luglio 2013, il ricorso in appello avverso detto provvedimento proposto dal Pm.  Cosa dice tale articolo?
Chiunque effettua una attivita' di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 della citata fonte normativa e' punito: con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. Quindi non stiamo parlando di cose da poco conto.

La Corte di Cassazione affermava che “ secondo quanto emerge dagli atti, la gestione dei rifiuti derivanti dalla attività di costruzione di navi presso i cantieri navali della Fincantieri di Monfalcone, attività materialmente realizzata da diverse singole ditte affidatarie di incarichi conferiti da Fincantieri per specifici ambiti tecnici, prevedeva un preventivo conferimento di detti rifiuti ad opera di tali ditte a Fincantieri - che ne curava le annotazioni di carico e scarico sugli appositi registri -, il successivo trasferimento di questi da bordo nave, ove erano prodotti, alla terraferma e la loro selezione e trasporto a cura di una ulteriore ditta a ciò incaricata dalla stessa Fincantieri. Tanto considerato, premesso che non risulta che le ditte subappaltatrici di Fincantieri siano titolari della necessaria autorizzazione per la gestione dei rifiuti dalle medesime prodotti nel corso dello svolgimento delle loro multiformi attività, rileva, questa Corte che, per un verso, non risulta chiara la ragione della tesi fatta propria dal Tribunale goriziano, secondo la quale la qualificazione attribuita a Fincantieri di produttore in senso giuridico dei rifiuti varrebbe ad esimere le ditte subappaltatrici, certamente produttrici in senso materiale dei rifiuti, da qualsivoglia responsabilità connessa alla illegittima gestione dei rifiuti stessi. Infatti, la giurisprudenza richiamata dal Tribunale decidente è inequivoca nell'affermare che, dovendosi ritenere produttore di rifiuti "non solo il soggetto dalla cui attività deriva la produzione dei rifiuti, ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione" (Corte di cassazione, Sezione III penale21 gennaio 2000 n. 4957), siffatta qualificazione non vale a privare della medesima qualifica anche il soggetto che materialmente determina la produzione di rifiuti”. La Corte rileva anche che “(...)sicché deve concludersi che gli obblighi connessi alla gestione dei rifiuti stessi non gravano certamente solo sul produttore in senso giuridico, ove questi sia appaltatore delle opere da cui i rifiuti derivino, ma anche, e si direbbe soprattutto, sul produttore in senso materiale. Deve, altresì, escludersi che sia pertinente il richiamo, operato dal Tribunale, al concetto di deposito temporaneo all'accumulo sulla terraferma dei rifiuti frutto delle lavorazioni compiute dai soggetti committenti di Fincantieri. Invero, affinché si possa parlare di deposito temporaneo, come tale esente dall'obbligo di autorizzazione, è necessario, prescindendosi dagli, ora non rilevanti, requisiti quantitativi e di durata del deposito, che esso avvenga ad opera dello stesso produttore e nell'area ove il rifiuto viene prodotto. Nel caso di specie, invece, il deposito è frutto dell'intervento diretto di Fincantieri ed è eseguito in un'area distinta rispetto a quella ove i rifiuti sono prodotti verso la quale gli stessi sono conferiti appunto attraverso l'intervento di Fincantieri, che li preleva da bordo nave e li trasferisce sulla terraferma ove, peraltro, gli stessi sono oggetto di successiva lavorazione - principalmente si tratta della loro cernita in funzione delle varie tipologie di rifiuto presenti - a cura di una ulteriore ditta a ciò incaricata da Fincantieri. Siamo quindi di fronte ad una ipotesi riconducibile al concetto di stoccaggio, cioè al deposito preliminare ad una successiva attività di gestione, come tale rientrante nel più ampio genus delle operazioni di smaltimento o di recupero di cui al dlgs n. 152 del 2006 per le quale è necessaria la specifica autorizzazione (Corte di cassazione, Sezione III penale, 4 dicembre 2013, n. 48491). Ad escludere, infine, la riconducibilità della fattispecie a quella del deposito temporaneo sta la circostanza, già dianzi ricordata, che i rifiuti sono portati sulla terraferma senza una preventiva suddivisione, che come detto è oggetto di un'attività, successiva al loro trasbordo e rilascio sulla terraferma, compiuta da una ulteriore ditta appaltatrice di Fincantieri. Come più volte ricordato da questa Corte, esula dal concetto di deposito temporaneo il cosiddetto deposito alla rinfusa, andando, viceversa ad integrare gli estremi del cosiddetto deposito incontrollato, sanzionato ai sensi dell'art. 256 del citato dlgs n. 152 del 2006 (Corte di cassazione, Sezione III penale, 19 aprile 2011, n. 15593)”. E dunque la Cassazione Penale rinviava gli atti al Tribunale di Gorizia che nuovamente decidendo, in diversa composizione, sul gravame proposto dal locale Pm avverso il rigetto della originaria richiesta di sequestro disattesa dal Gip di quella sede giudiziaria, si è conformata ai principi sopra esposti che hanno portato al provvedimento dal quale è poi derivata la sospensione dell’attività lavorativa di tutto il personale coinvolto nel ciclo produttivo del cantiere di Monfalcone.
Da riflettere vi è ben poco, la Sentenza è chiara e le responsabilità pure. Quello che deve essere compreso è se la sospensione dell'attività lavorativa è stata richiesta effettivamente dal Tribunale od è una valutazione, in ottemperanza al provvedimento, discrezionalmente maturata direttamente dall'azienda e che poteva essere anche evitata. Il risultato è che circa 5 mila operai sono a casa.  E non è cosa da poco conto, perché la prospettiva della situazione in essere muterebbe e di tanto...

Marco Barone

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