Quella lenta riscoperta delle proprie origini ricordando i caduti austroungarici contro la damnatio memoriae del nazionalismo italiano

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Timidamente, negli anni, son sorti dei cippi, delle targhe, dei monumenti, defilati o meno, con i quali ricordare ciò che dall'avvento del Regno d'Italia in poi in buona parte del Friuli è stato sostanzialmente cancellato dalla memoria pubblica, ma non ovviamente da quella privata. Un territorio legato all'impero asburgico, che ricorda i propri caduti italiani che hanno lottato per la propria terra asburgica. Nei ricordi  memorie delle famiglie che si son tramandate nel tempo è difficile raccogliere testimonianze negative di quel periodo, sostanzialmente si viveva tutti assieme, ognuno con le proprie peculiarità e l'irredentismo italiano era solo una minoranza di un manipolo di esagitati. Poi, come ben sappiamo, con la guerra, le cose son cambiate in modo terrificante, per arrivare alla dannazione della memoria che ha voluto cancellare secoli e secoli di appartenenza asburgica. Lentamente, questi cippi, targhe, dal cimitero di Ronchi, al comune di Villesse, a Lucinico,

La recente sentenza della Corte Costituzionale e la falsa essenzialità della eterosessualità

Il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato ha insistito, in via pregiudiziale, per l’inammissibilità delle sollevate questioni e, in linea subordinata, per la loro infondatezza, in merito al giudizio promosso da una coppia sposata per ottenere la cancellazione della annotazione di «cessazione degli effetti del vincolo civile del [loro] matrimonio», che l’ufficiale di stato civile aveva apposta in calce all’atto di matrimonio, contestualmente all’annotazione, su ordine del Tribunale, della rettifica (da “maschile” a “femminile”) del sesso del marito. Nel medesimo giudizio si è reputata inammissibile il diritto all'azione da parte dell'Avvocatura per i diritti LGBTI titolare, a detta della Corte Costituzionale, non già di un interesse direttamente riconducibile all'oggetto del giudizio principale, sibbene di un mero indiretto, e più generale, interesse, connesso al suo scopo statutario, a diffondere la cultura e il rispetto dei diritti delle persone omosessuali, bisessuali, transessuali e intersessuali - il suo intervento, in questo giudizio, deve essere dichiarato inammissibile. Questione, come sempre di interpretazione. Il punto interessante della Sentenza 170/2014 è certamente il 5.1
Quando, la Corte Costituzionale, afferma che “La situazione (sul piano fattuale innegabilmente infrequente, ma che, nella vicenda al centro del giudizio principale, si è comunque verificata) di due coniugi che, nonostante la rettificazione dell’attribuzione di sesso ottenuta da uno di essi, intendano non interrompere la loro vita di coppia, si pone, evidentemente, fuori dal modello del matrimonio – che, con il venir meno del requisito, per il nostro ordinamento essenziale, della eterosessualità, non può proseguire come tale – ma non è neppure semplicisticamente equiparabile ad una unione di soggetti dello stesso sesso, poiché ciò equivarrebbe a cancellare, sul piano giuridico, un pregresso vissuto, nel cui contesto quella coppia ha maturato reciproci diritti e doveri, anche di rilievo costituzionale, che, seppur non più declinabili all’interno del modello matrimoniale, non sono, per ciò solo, tutti necessariamente sacrificabili. Dunque, per la Corte Costituzionale, il nostro ordinamento, concepisce, il matrimonio, fondato sulla eterosessualità.  Se dal punto di vista della legislazione civilistica, in parte questo ragionamento è, ahimè, veritiero, in parte non lo è. L'ordinamento giuridico è costituito da una varietà di fonti legislative, normative, ma la madre di tutte le fonti è certamente la Costituzione la quale recita che “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare”. L'aggettivo naturale non è certamente sinonimo di tradizionale, di conservatore, di eterosessualità. L'aggettivo naturale è collegato al principio che vuole la famiglia come soggetto autonomo rispetto alla figura dello Stato. La famiglia è una formazione sociale alla quale la Repubblica dovrebbe riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell'uomo,poiché è lì che spesso si svolge la personalità, dell'individuo. Ma la Corte Costituzionale decide di lavarsi le mani, scaricando la responsabilità ad un generico ordinamento eterosessualista. Quando, in verità, la madre del nostro Ordinamento è deputata a riconoscere la legittimità della famiglia, sia essa eterosessuale che omosessuale, ovvero la Costituzione.Non occorreva un grande sforzo interpretativo. Necessitava però la volontà politica. Si decide, allora, di perseguire la via del compromesso. Quella via che vuole conservare il carattere naturale della famiglia, in senso medievale, tradizionalista e non rispondente al dettato dell'articolo 29 della Costituzione,e nello stesso tempo riconoscere alle coppie omosessuali il diritto all'unione sessuale , con la necessità di un mero intervento legislativo, ma non al matrimonio. Parlerà di unione intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. In quella stessa sentenza è stato, però, anche precisato di doversi «escludere […] che l’aspirazione a tale riconoscimento – che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia – possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio», come confermato, del resto, dalla diversità delle scelte operate dai Paesi che finora hanno riconosciuto le unioni suddette. Dunque si vogliono realizzare due distinte formazioni sociali, con due diritti diversi e diversificati, ma solo a quella eterosessuale potrà, seguendo il ragionamento della Corte, essere riconosciuto il termine ed il diritto al matrimonio, per quella non eterosessuale, invece, si parlerà di unione. Due formazioni sociali, che in base all'articolo 2 della Costituzione, dovrebbero essere una sola realtà, una sola soggettività, autonoma, rispetto ai poteri dello Stato, e qui interviene l'aggettivo naturale, con i diritti ivi inclusi.


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