10
gennaio 2014.
Una
data che non dimenticheremo facilmente.
La
triplice, o meglio la quadruplice alleanza, per inteso CGIL, CISL,
UIL e CONFINDUSTRIA, hanno stipulato l'accordo esecutivo di altri due
provvedimenti nefasti, quali l'Accordo Interconfederale del 28 giugno
2011 ed il Protocollo 31 maggio 2013.
Accordi
che ledono chiaramente l'articolo 39 della Costituzione, quando
questa afferma che l 'organizzazione
sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro
obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali,
secondo le norme di legge. E'
condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati
sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati
registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati
unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti
collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli
appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. Certo,
ma come può esservi libertà quando le regole del gioco vengono
dettate solo ed esclusivamente da alcune sigle sindacali, i cui
effetti inibiscono il libero esercizio dell'attività sindacale per
tutte le altre sigle e realtà sindacali? Ma
si viola anche l'articolo 2 della Costituzione, e l'articolo 3, oltre
che il diritto di sciopero, poiché se è vero che la Repubblica
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come
singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità, come si può esercitare il diritto di manifestazione
del pensiero, di libertà di espressione, all'interno del luogo di
lavoro, quando la propria associazione sindacale, in cui si milita e
si svolge la propria personalità, rischia di non aver diritto, a
causa di queste scellerati accordi, alle bacheche,od all'assemblea?
Quale pari dignità sociale?
Ritenuta
sindacale
Questo
accordo prevede che : Le imprese accetteranno anche le deleghe a
favore delle organizzazioni sindacali di categoria che aderiscano e
si obblighino a rispettare integralmente i contenuti del presente
Accordo nonchè dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 e
del Protocollo 31 maggio 2013.
Cosa
significa anche? Che chi non aderisce formalmente all'accordo del 28
giugno 2011, del 31 maggio 2013 e 10 gennaio 2014, non ha diritto
alla ritenuta sindacale?
Eppure
qualora il datore di lavoro sostenga che la cessione del credito da
parte del lavoratore ed il relativo accredito alla O.S. comporti in
concreto, a suo carico, una modificazione eccessivamente gravosa
dell'obbligazione, implicante un onere insostenibile in rapporto alla
sua organizzazione aziendale avrebbe l'onere di provare, ai sensi
dell'art. 1218 c.c., che la gravosità della prestazione è tale da
giustificare il suo inadempimento (così Corte di Cassazione “Il
credito delle organizzazioni sindacali per omesso versamento dei
contributi loro dovuti dal datore di lavoro in forza delle cd.
deleghe sindacali va ammesso allo stato passivo in privilegio ex
art. 2751-bis, n. 1, cod. civ., configurandosi in tali casi non già
un’ipotesi di delegazione di pagamento ex art. 1268 cod. civ.,
bensì un’ipotesi di cessione (parziale) del credito (futuro) da
retribuzione che trova la propria disciplina negli artt. 1260 ss.
cod. civ.”ne Sezioni Unite 28269/2005).
Infatti,
l’art.
52 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, come modificato nel 2005,
conferma la legittimità della riscossione delle quote associative
sindacali dei lavoratori dipendenti, pubblici e, dopo le menzionate
modifiche legislative, anche privati, mediante trattenuta del datore
di lavoro, in quanto esclude che simili cessioni di credito dei
lavoratori subiscano limitazioni al novero dei cessionari, anche
considerando che una differente interpretazione sarebbe incoerente
con la finalità legislativa antiusura posta a garanzia del
lavoratore stesso che, altrimenti, subirebbe un’irragionevole
restrizione della sua autonomia e libertà sindacale."
Nell’esercizio dell’autonomia privata e attraverso lo strumento
della cessione del credito, è legittima la trattenuta dei contributi
sindacali e il datore di lavoro è tenuto ad adempiervi salvo che vi
sia un’eccessiva gravosità della prestazione da valutare in
rapporto all’organizzazione aziendale. Cass.
Civ., 20 aprile 2011, n. 9049
Ma
questo accordo, di tutto ciò, non tiene conto.
Indizione
RSU
L'accordo
norma che nel
caso di unità produttive con più di quindici dipendenti ove non
siano mai state costituite forme di rappresentanza sindacale, le
organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo concordano
che, qualora non si proceda alla costituzione di rappresentanze
sindacali unitarie ma si opti per il diverso modello della
rappresentanza sindacale aziendale:
a)
dovrà essere garantita l’invarianza dei costi aziendali rispetto
alla situazione che si sarebbe determinata con la costituzione della
rappresentanza sindacale unitaria;
b)
alla scadenza della rsa, l’eventuale passaggio alle r.s.u. potrà
avvenire se deciso dalle organizzazioni sindacali che rappresentino,
a livello nazionale, la maggioranza del 50%+1 come determinata nella
parte prima del presente accordo.
Hanno
potere di iniziativa anche le organizzazioni sindacali di categoria
firmatarie del c.c.n.l. applicato nell'unità produttiva ovvero le
associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste
elettorali ai sensi del punto 4, sezione terza, a condizione che
abbiano comunque effettuato adesione formale al contenuto
dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31
maggio 2013 e del presente Accordo.
Quelle
abilitate sarebbe le associazioni sindacali formalmente costituite
con un proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che:
1)
accettino espressamente, formalmente ed integralmente i contenuti
del presente accordo, dell’Accodo Interconfederale del 28 giugno
2011 e del Protocollo del 31 maggio 2013;
2)
la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti
dall'unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto nelle
aziende con oltre 60 dipendenti. Nelle aziende di dimensione
compresa fra 16 e 59 dipendenti la lista dovrà essere corredata da
almeno tre firme di lavoratori.
Dunque
se non aderisci a questi accordi, non solo non avrai diritto ad
indire l'elezione RSU ma neanche a presentare la lista.
E
questa la chiamate democrazia sindacale?
Perché
essere costretti ad aderire agli accordi citati, alle regole imposte
da pochi, senza alcuna consultazione democratica, reale e
partecipativa, visto che gli effetti di questi accordi si estendono a
tutti?
Perché
essere costretti ad aderire ad accordi che prevedono che sono fatti
salvi in favore delle organizzazioni sindacali di categoria
firmatarie il c.c.n.l. applicato nell'unità produttiva, i seguenti
diritti: a) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente,
l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per 3 delle
10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20,
l. n. 300/1970; b) diritto ai permessi non retribuiti di cui
all'art. 24, l. n. 300/1970; c) diritto di affissione di cui all'art.
25 della legge n. 300/1970?
Eppure
il diritto di
convocare le assemblee dei lavoratori, riconosciuto dall'art. 20 S.L.
ed esteso alle Rsu dall'art. 4 AI 20/12/93, non spetta
necessariamente a tutte le Rsu congiuntamente, potendo invece essere
disgiuntamente esercitato dalle Rsu di ogni organizzazione sindacale
(Pret. Nola, sez. Pomigliano d'Arco, 19/4/95, est. Perrino, in D&L
1995,
847. In senso conforme, v. Pret. Milano 19/11/98, est. Canosa, in D&L
1999,
61)
E
coloro che non hanno aderito all'accordo , non hanno partecipato
all'elezione rsu e che vogliono costituire la RSA? La Corte
costituzionale, con sentenza 3-23 luglio 2013, n. 231 (Gazz. Uff. 31
luglio 2013, n. 31 - Prima serie speciale), ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell'articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori nella parte
in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa
essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che,
pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unita'
produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa
agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori
dell'azienda.
Perché
essere costretti ad aderire all'accordo ove le parti firmatarie
convengono sulla necessità di definire disposizioni volte a
prevenire e a sanzionare eventuali azioni di contrasto di ogni
natura, finalizzate a compromettere il regolare svolgimento dei
processi negoziali come disciplinati dagli accordi interconfederali
vigenti nonché l’esigibilità e l’efficacia dei contratti
collettivi stipulati nel rispetto dei principi e delle procedure
contenute nelle intese citate.?
Perché
essere costretti ad aderire ad accordi che dovranno definire
clausole e/o procedure di raffreddamento finalizzate a garantire, per
tutte le parti, l’esigibilità degli impegni assunti con il
contratto collettivo nazionale di categoria e a prevenire il
conflitto?
Eppure
il
diritto di sciopero, fino ad oggi, era ed è stato pienamente tale
proprio nel settore privato. Di norma si indiceva lo stato di
agitazione, si conducevano le istanze dei lavoratori all'Azienda e
poi, in base alle risultanze si decideva quando e come scioperare,
oppure si scioperava senza stato di agitazione, in relazione alle
situazioni che maturavano caso per caso. Nessuna procedura di
raffreddamento nessuna sanzione, semplicemente sciopero perché lo
sciopero era ed è un diritto dei lavoratori. La Giurisprudenza più
di una volta ha ribadito che l'art. 40 della Cost. attribuisce la
titolarità del diritto di sciopero direttamente ai lavoratori e la
legittimità dello sciopero non è subordinata alla proclamazione
delle OO.SS., non potendo il datore di lavoro contestare la
fondatezza o la ragionevolezza delle pretese avanzate attraverso lo
sciopero. E funzionava, ed infatti, ora verrà limitato, in modo
similare a come accade nel pubblico impiego, ma quando un diritto è
soggetto a limitazione, come può più parlarsi di diritto di
sciopero? Si parlerà di diritto di sciopero condizionato.
Questo
accordo si pone in perfetta armonia con il nascente JobsAct, il
modello tedesco è sempre più vicino e reale e concreto, e non è
detto che ciò sia un bene per l'Italia e per i lavoratori, anzi.
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