Ritorno
sulla questione BES, ovvero sui
così detti bisogni educativi speciali introdotti dalla Direttiva
Ministeriale 27 dicembre 2012 ed applicati tramite la CIRCOLARE
MINISTERIALE n. 8 Prot. 561 del 6 marzo 2013 sui cui mantengo ferme
tutte le riserve critiche come manifestate in un mio precedente
scritto. La
circolare del 6 marzo 2013 tra le varie questioni esplicava che in
tema di BES si
doveva realizzare un gruppo di lavoro
per l’inclusione (in
sigla GLI) il quale svolge, sulla carta, le seguenti funzioni: rilevazione
dei BES presenti nella scuola;
raccolta
e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere
anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete
tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche
dell’Amministrazione;
focus/confronto
sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle
strategie/metodologie di gestione delle classi;
rilevazione,
monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
raccolta
e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi
sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605,
lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di definizione del
PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n.
122 ;
elaborazione
di una proposta di Piano
Annuale per l’Inclusività riferito
a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno
scolastico (entro il mese di Giugno).
A
tale scopo, il Gruppo procederà ad un’analisi delle criticità e
dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati
nell’anno appena trascorso e formulerà un’ipotesi globale di
utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non,
per incrementare il livello di inclusività generale della scuola
nell’anno successivo. Il Piano sarà quindi discusso e deliberato
in Collegio dei Docenti e inviato ai competenti Uffici degli UUSSRR,
nonché ai GLIP e al GLIR,
per la richiesta di organico di sostegno,
e alle altre istituzioni territoriali come
proposta di assegnazione delle risorse di competenza,
considerando anche gli Accordi di Programma in vigore o altre
specifiche intese sull'integrazione scolastica sottoscritte con gli
Enti Locali. A
seguito di ciò, gli Uffici Scolastici regionali assegnano alle
singole scuole globalmente le risorse di sostegno secondo
quanto stabilito dall’ art 19 comma 11 della Legge n. 111/2011. Nel
mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate
alla scuola – ovvero, secondo la previsione dell’art. 50 della
L.35/2012, alle reti di scuole -, il Gruppo
provvederà
ad un adattamento del Piano, sulla base del quale il Dirigente
scolastico procederà all’assegnazione definitiva delle risorse,
sempre in termini “funzionali”.
Dunque
cosa si comprende da ciò?
Che
il Piano annuale per l'inclusività sarebbe uno strumento
obbligatorio e non facoltativo per le scuole per realizzare
pienamente gli obiettivi previsti dal BES, introdotti con strumenti
giuridici a dir poco discutibili, ma in particolar modo è
strettamente connesso
alla richiesta dell'organico di sostegno, per l'assegnazione delle
risorse di competenza e per l'assegnazione delle risorse di sostegno.
L'articolo
19 comma 11 della Legge 111/2011, come richiamato nella circolare ut
supra citata, prevede che “L'organico dei posti di sostegno e'
determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell'articolo
2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando che e'
possibile istituire
posti in deroga, allorche' si renda necessario per assicurare la
piena tutela dell'integrazione scolastica.
L'organico di sostegno e' assegnato complessivamente alla scuola o a
reti di scuole allo scopo costituite, tenendo conto della previsione
del numero di tali alunni in ragione della media di un docente ogni
due alunni disabili; la scuola provvede ad assicurare la necessaria
azione didattica e di integrazione per i singoli alunni disabili,
usufruendo tanto dei docenti di sostegno che dei docenti di classe. A
tale fine, nell'ambito delle risorse assegnate per la formazione del
personale docente, viene data priorita' agli interventi di formazione
di tutto il personale docente sulle modalita' di integrazione degli
alunni disabili.
. Le commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, nei casi di valutazione della diagnosi funzionale
costitutiva del diritto all'assegnazione del docente di sostegno
all'alunno disabile, sono integrate obbligatoriamente con un
rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito”.
Ma
il MIUR cosa fa?
Con
una nota Prot.
0001551/2013 del 27 giugno 2013,
e ripeto una nota, che è ancor meno rilevante giuridicamente
rispetto alla Circolare, pur a parer mio illegittima, scrive
testualmente che il
P.A.I., infatti, “non va inteso come un ulteriore adempimento
burocratico, bensì come uno strumento che
possa contribuire ad
accrescere
la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità
e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità
dei “risultati” educativi,
per creare un contesto educante dove realizzare concretamente la
scuola “per tutti e per ciascuno”.
Esso
è prima di tutto un atto interno della scuola autonoma,
finalizzato all’auto-conoscenza e alla pianificazione,
da sviluppare in un processo responsabile e attivo di crescita e
partecipazione Il P.A.I.
non è quindi un “documento” per chi ha bisogni educativi
speciali, ma è lo strumento per una progettazione della propria
offerta formativa in senso inclusivo,
è lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica
attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni,
le linee guida per un concreto impegno programmatico per
l’inclusione, basato
su una attenta lettura del grado di inclusività della scuola e su
obiettivi di miglioramento, da perseguire nel senso della
trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti
dell’insegnamento curricolare, della gestione delle classi,
dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle
relazioni tra docenti, alunni e famiglie. A
tal fine, per questa prima fase di attuazione, tenuto conto del
sovrapporsi di vari adempimenti collegati
con la chiusura del corrente anno scolastico, ciascun Ufficio
Scolastico Regionale, nell’ambito della propria discrezionalità e
sulla scorta delle esigenze emergenti nel proprio territorio di
competenza, definirà tempi e modi per la restituzione dei P.A.I. da
parte delle Istituzioni scolastiche,
tenuto conto che, per le caratteristiche di complessità introdotte
dalla Direttiva del 27 dicembre
2012, il prossimo anno scolastico dovrà essere utilizzato per
sperimentare e monitorare procedure,
metodologie e pratiche anche organizzative. Resta
fermo che il P.A.I. non sostituisce le richieste di organico di
sostegno delle scuole, che dovranno avvenire secondo le modalità
definite da ciascun Ambito Territoriale”
Dunque
il PAI, tramite una nota, cambia la sua rilevanza formale e
sostanziale e giuridica. Ed allora nella Circolare si dice che il
PAI, per la scuola dell'Autonomia è atto con il quale si richiede
formalmente l'organico di sostegno, per poi diventare,
consequenzialmente, atto di proposta per le altre istituzioni
territoriali per l' assegnazione delle risorse di competenza, ed a
sua volta la proposta, che nasce dalla richiesta della scuola
dell'autonomia tramite il PAI, verrà utilizzata dagli Uffici
Scolastici regionali per assegnare alle singole scuole globalmente le
risorse di sostegno.
La
nota successiva del 27 giugno 2013 invece afferma che il P.A.I. non
sostituisce le richieste di organico di sostegno delle scuole e che
il PAI è un documento che in sostanza avrebbe solo uno scopo
generico e di principio.
Sussiste
incompatibilità tra la Direttiva di dicembre sul Bes e la Circolare
applicativa con l'articolo
19 comma 11 della Legge 111/2011, rilevato che questa presunta
incompatibilità è riconosciuta dallo stesso MIUR con la nota del 27
giugno, che ora si è commentata, visto che il PAI, che è uno
strumento essenziale per la definizione degli obiettivi del BES ha
mutato in via interpretativa la sua stessa natura? Però una cosa ci
tengo a dirla. A parer mio questo ultimo atto( nota) del MIUR è
possibile che sia finalizzato ad evitare che le
scuole possano proprio alla luce delle disposizioni del BES
incrementare le previsioni delle richieste di sostegno anche in
deroga come previsto dalla Legge 111/2011. Perché dico ciò?
Perché
nel
momento in cui nel PAI,come previsto dalla Circolare, si devono
inserire tutti gli studenti con le specificità indicate dalla
normativa, dunque indicati come BES conseguentemente la richiesta di
sostegno, come prevista dal PAI, è per forza di cose dipendente dal
numero degli studenti individuati come BES e certamente ben potevano
affermarsi le già citate previsioni della deroga come richiamata
dall'articolo 19 della Legge 111/2011. Quindi il MIUR con questa nota
ha rimosso la contraddizione che avrebbe garantito il vero diritto
all'inclusione con una previsione ampliativa della richiesta del
personale di sostegno andando ben oltre in via potenziale le
casistiche come definite dalla Legge 104/92 e certamente rischiato di
aprire le vie a nuovi contenziosi. Ciò perché la citata
disposizione come prevista dalla Circolare si scontrava con
l'architettura del BES come definita dalla Direttiva di dicembre
2012, che de facto vuole la riduzione del personale di sostegno.
A
conferma di ciò nel
quadro dell’intesa tra MIUR e Conferenza Nazionale dei Presidi
delle Facoltà di Scienze della Formazione ed a seguito di specifici
accordi tra il MIUR, l’Ufficio Scolastico Regionale e le diverse
Facoltà di Scienze della Formazione presenti nel territorio
nazionale si è conferito in molti casi l' avvio ad una serie di
Master
universitari di I livello sui Bisogni educativi speciali,
rivolti a dirigenti scolastici e a docenti
delle scuole di ogni ordine e grado.
Master che ovviamente hanno un prezzo a dir poco rilevante.
L'unico articolo chiaro sui Bes trovato in rete. Grazie
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