La celebrazione del fascismo della passeggiata di Ronchi di D'Annunzio e l'occupazione di Fiume

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Mio caro compagno, Il dado è tratto. Parto ora. Domattina prenderò Fiume con le armi. Il Dio d'Italia ci assista. Mi levo dal letto febbricitante. Ma non è possibile differire. Ancora una volta lo spirito domerà la carne miserabile. Riassumete l'articolo !! che pubblicherà la Gazzetta del Popolo e date intera la fine . E sostenete la causa vigorosamente, durante il conflitto. Vi abbraccio Non sarà stato forse un fascista dichiarato, D'Annunzio, certo è che non fu mai antifascista, era lui che aspirava a diventare il duce d'Italia e la prima cosa che fece, all'atto della partenza da Ronchi per andare ad occupare Fiume, fu quella di scrivere a Mussolini, per ottenere il suo sostegno. Perchè D'Annunzio ne aveva bisogno. Il fascismo fu grato a D'Annunzio, per il suo operato,  tanto che si adoperò anche per il restauro e la sistemazione della casa dove nacque D'Annunzio e morì la madre. E alla notizia della morte, avvenuta il 1 marzo del 193

SICUREZZA SUL LAVORO - Tutela della maternità

SICUREZZA SUL LAVORO - Tutela della maternità - Gravidanza e puerperio - Divieto di adibire la lavoratrice a mansioni pericolose - Astensione prolungata - Rapporto di lavoro a termine per sostituzione di altra dipendente - Durata dell’astensione - Individuazione. Alla Direzione provinciale del Lavoro è demandato l’accertamento di due condizioni (pericolosità delle mansioni e impossibilità di spostamento ad altre) in relazione ad un divieto (di adibire la lavoratrice ai lavori di cui all’art.7 del T.U.) che è proprio di un rapporto in corso: mentre infatti l’astensione obbligatoria ex lege è correlata al solo stato obiettivo della gravidanza e del puerperio ( e non viene toccata dalla risoluzione del rapporto a termine), quella prolungata di cui si discute trova il suo presupposto nelle concrete condizioni di lavoro in cui versa la lavoratrice e dunque nell’esistenza su un piano di effettività del rapporto di lavoro in atto. Pertanto, in caso di rapporto a termine per la sostituzione di una dipendente in maternità, è legittimo che all’interdizione prolungata della sostituta, a sua volta in maternità, sia apposto lo stesso termine, spirato il quale non si può più parlare di pericolosità delle mansioni e di possibilità di spostamento ad altre. Pres. Piscitello, Est.Brini - T.D. (avv.ti Reni e Sacco) c. Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e altro (Avv. Stato) - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. I - 29/04/2009, n. 555

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