C'era una volta Gorz. Gorizia, la città più tedesca del "nord est italiano"

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    Gorizia è oggi, a causa degli eventi del '900, conosciuta forse come la città più italiana, delle italiane, anche se la sua peculiarità discende dal passato asburgico, quello che affascina, quello che interessa i turisti, insieme alla questione dell'ultimo "muro" caduto che divideva Gorizia da Nova Gorica. A partire dal 1500 Gorizia conobbe la sua svolta, una città dove convivevano, senza ghettizzarsi, idiomi diversi, dove la cultura germanofona era rilevante, con l'ultimo censimento dell'Impero che arrivava a contare poco più di 3000 cittadini di lingua tedesca. Tedesco, sloveno, friulano, italiano. Il nome Gorizia, è un nome slavo, una città dallo spirito tedesco, di cui oggi si è praticamente perso pressoché ogni traccia. Salvo iniziative di qualche realtà associativa privata, che mantengono con impegno e passione viva la lingua tedesca a Gorizia e contributi da parte di alcuni storici e studiosi, in città si è assistito ad un vero e proprio annichilime

INPS: indennità una tantum da corrispondere a favore dei co.co.pro - chiarimenti


OGGETTO:

Articolo 19, comma 2, D.L.185/08, convertito nella L.2/09, integrato dall’articolo 7 ter della L. 33/09. Istituto sperimentale di tutela del reddito per i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e successive modificazioni.

Premessa

Tra gli strumenti di tutela del reddito approntati dal Governo con l’articolo 19 del D.L.185/08 “Misure urgenti per il sostegno a famiglie,lavoro occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, convertito dalla L.2/09, con le integrazioni dell’articolo 7 ter della L.33/09, assume particolare rilievo, per la portata innovativa, l’istituto, introdotto in via sperimentale, dell’indennità una tantum da corrispondere a favore dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’ 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e successive modificazioni.

1) Quadro normativo

L’articolo 19 precitato prevede “ In via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, e' riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 10 per cento del reddito percepito l'anno precedente, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

a) operino in regime di monocommittenza;

b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilita' non inferiore a tre;

c) con riferimento all'anno di riferimento siano accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilita' non inferiore a tre;

e) non risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.”

L’ art. 7 ter della L.33/09, ha introdotto il comma 2 bis nel testo dell’art.19 citato che prevede:

“Per l’anno 2009 ai fini dell’attuazione dell’istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2 nella misura del 20 per cento, in via aggiuntiva alla somma destinata al finanziamento del medesimo ai sensi del presente articolo, determinata in 100 milioni di euro, è destinata l’ulteriore somma di 100 milioni di euro a valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato dall’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,dalla legge 19 luglio 1993, n.236, fermo restando per il medesimo anno 2009 il limite dell’ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall’articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008,n.203.”

A tal riguardo si forniscono le seguenti disposizioni:

1.1) Beneficiari

I destinatari di tale forma di sostegno al reddito sono i collaboratori coordinati e continuativi di cui art. 61,comma 1, DLgs n. 276/2003, cioe’ i collaboratori a progetto iscritti in via esclusiva alla gestione separata (quindi con aliquota 24,72 % nel 2008 e 25,72% nel 2009) che siano in possesso dei requisiti e delle condizioni previste dalla normativa.

1.2) Requisiti e Condizioni

In virtu’ delle nuove disposizioni l’erogazione di tale indennità è ammissibile nei soli casi del verificarsi dell’evento “fine lavoro”, rilevabile dalle comunicazioni obbligatorie che il committente è tenuto ad inviare anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro. Nell’anno in cui si è verificato tale evento (c.d. anno di riferimento) gli interessati devono presentare domanda secondo le modalità di cui al punto 1.4. previa dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale cosi’ come prevista dal comma 10 dell’art. 19 L.2/09 citato in premesse.

Per aver diritto all’indennnità devono sussistere, in via congiunta, le seguenti condizioni:


* monocommittenza: i collaboratori devono svolgere la propria attività esclusivamente per un unico committente e tale caratteristica riguarda l’ultimo rapporto di lavoro, quello per il quale si è verificato l’evento di “fine lavoro” (rilevabile dalle denunce glac/m);



* dato reddituale riferito all’anno precedente: per il 2009 (primo anno di erogazione del beneficio) si deve considerare il reddito 2008 che deve essere compreso tra 5.000 euro e 13.819 euro (minimale di reddito 2008);



* accredito contributivo: come recita l’ art 19, comma 2 lettera b) ed e) nell’anno precedente (es. 2008) devono essere accreditati almeno 3 mesi (lettera b) e non devono risultare accreditati almeno 2 mesi (lettera e). Pertanto, nell’anno precedente devono risultare accreditati non meno di 3 mesi, ma non più di 10. Il reddito del 2008 deve essere compreso tra 5.000 euro e 11.516,00 euro (pari ad una contribuzione IVS di 2.764 euro);



* accredito contributivo nell’anno di riferimento: devono essere accreditati presso la relativa gestione separata, nell’anno di riferimento, almeno tre mesi (es. per il 2009, con un minimale vigente di 14.240,00 euro, il reddito per avere tre mesi di accredito deve essere di almeno 3.560,00 euro).


1.3) Domanda

La domanda, ricorrendone i presupposti, deve essere presentata dall’interessato, alla sede INPS territorialmente competente secondo il modello allegato (all.1). Nei casi in cui la “fine lavoro” si è verificata entro il 30 maggio, la domanda va presentata entro il 30 giugno 2009.

Se l’ evento “fine lavoro” si è verificato successivamente al 30 maggio, le domande devono essere presentate entro 30 giorni dalla data dell’evento.

1.4) Prestazione

La prestazione consiste nella liquidazione di una indennità una tantum, pari al 20% del reddito da lavoro percepito nell’anno 2008 (quadro RC del modello UNICO o UNICO MINI 2009 oppure Parte C – Sezione 2 del CUD 2009) per la richiesta formulata nel corrente anno; per gli anni 2010 e 2011 l’una tantum deve essere commisurata al 10 % del reddito da lavoro percepito.

1.5) Decadenza

Ai sensi del comma 10 dell’art. 19 precitato, richiamato nel comma 2 dello stesso articolo“ Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, e' subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3. In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti gia' maturati”.

2) Finanziamento e Monitoraggio

L’erogazione della prestazione è prevista nei limiti delle risorse assegnate e ripartite, nei limiti di spesa previsti, con il decreto interministeriale, di cui al comma 3 dell’art. 19, adottato di concerto dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dal Ministero dell’economia e delle finanze a gravare sul Fondo per l’Occupazione di cui al DL. 148/1993 convertito nella L. 236/1993.

Le risorse aggiuntive, pari a 100 milioni di euro, previste per l’anno 2009 dall’art. 7 ter, comma 8, sopra menzionato, sono imputate al Fondo di Rotazione di cui all’art. 25 della L 845/1978.

Il monitoraggio della spesa sarà effettuato e comunicato ai Ministeri Vigilanti.

3) Istruzioni procedurali e contabili

E’ stata realizzata un’apposita procedura automatizzata per la gestione delle domande i cui dettagli operativi saranno forniti, successivamente, dalla competente Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici con le connesse disposizioni di carattere contabile a cura della Direzione Bilanci e Servizi Fiscali.

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