C'era una volta Gorz. Gorizia, la città più tedesca del "nord est italiano"

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    Gorizia è oggi, a causa degli eventi del '900, conosciuta forse come la città più italiana, delle italiane, anche se la sua peculiarità discende dal passato asburgico, quello che affascina, quello che interessa i turisti, insieme alla questione dell'ultimo "muro" caduto che divideva Gorizia da Nova Gorica. A partire dal 1500 Gorizia conobbe la sua svolta, una città dove convivevano, senza ghettizzarsi, idiomi diversi, dove la cultura germanofona era rilevante, con l'ultimo censimento dell'Impero che arrivava a contare poco più di 3000 cittadini di lingua tedesca. Tedesco, sloveno, friulano, italiano. Il nome Gorizia, è un nome slavo, una città dallo spirito tedesco, di cui oggi si è praticamente perso pressoché ogni traccia. Salvo iniziative di qualche realtà associativa privata, che mantengono con impegno e passione viva la lingua tedesca a Gorizia e contributi da parte di alcuni storici e studiosi, in città si è assistito ad un vero e proprio annichilime

Sicurezza: l’impresa paga anche per gli incidenti dei dipendenti incoscienti


Nuova stretta sulla sicurezza lavoro. Il datore è responsabile degli infortuni anche quando il dipendente è incosciente e fa manovre “non corrette”.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con una sentenza depositata ieri, ha accolto il ricorso di un lavoratore che si era fatto male mentre raccoglieva delle mele. L’uomo aveva messo la scala in un punto in cui i rami erano particolarmente alti e doveva sporgersi molto per raggiungerli.
Un motivo, questo, che aveva fatto ritenere alla Corte d’Appello di Trento che l’azienda agricola non aveva nessuna responsabilità per la rovinosa caduta.
Ma la Cassazione ha rovesciato il verdetto, applicando anche al caso della manovre “non corrette” dei lavoratori incoscienti un antico principio secondo cui la responsabilità dell’azienda per gli infortuni “è esclusa soltanto in caso di dolo o rischio elettivo del lavoratore, ovvero di rischio generato da un’attività che non abbia rapporti con lo svolgimento dell’attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa, mentre l’eventuale colpa del lavoratore non è di per sé idonea ad escludere il nesso causale tra il verificarsi del danno e la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno stesso”.
Francesca Bruno/DA cassazione.net

Francesca Bruno/DA

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