C'era una volta Gorz. Gorizia, la città più tedesca del "nord est italiano"

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    Gorizia è oggi, a causa degli eventi del '900, conosciuta forse come la città più italiana, delle italiane, anche se la sua peculiarità discende dal passato asburgico, quello che affascina, quello che interessa i turisti, insieme alla questione dell'ultimo "muro" caduto che divideva Gorizia da Nova Gorica. A partire dal 1500 Gorizia conobbe la sua svolta, una città dove convivevano, senza ghettizzarsi, idiomi diversi, dove la cultura germanofona era rilevante, con l'ultimo censimento dell'Impero che arrivava a contare poco più di 3000 cittadini di lingua tedesca. Tedesco, sloveno, friulano, italiano. Il nome Gorizia, è un nome slavo, una città dallo spirito tedesco, di cui oggi si è praticamente perso pressoché ogni traccia. Salvo iniziative di qualche realtà associativa privata, che mantengono con impegno e passione viva la lingua tedesca a Gorizia e contributi da parte di alcuni storici e studiosi, in città si è assistito ad un vero e proprio annichilime

Corte Giustizia Europea: UNA SENTENZA DI UN TRIBUNALE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO DEVE ESSERE RICONOSCIUTA ED ESEGUITA DAGLI ALTRI STATI MEMBRI


UNA SENTENZA DI UN TRIBUNALE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO DEVE ESSERE RICONOSCIUTA ED ESEGUITA DAGLI ALTRI STATI MEMBRI ANCHE OVE RIGUARDI UN TERRENO UBICATO NELLA ZONA NORD DELL’ISOLA
La sospensione dell’applicazione dell’«acquis communautaire» nelle zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo ed il fatto che la sentenza non possa, in pratica, essere eseguita nel luogo in cui il bene immobile controverso si trova non ostano al suo riconoscimento e alla sua esecuzione in un altro Stato membro.
In seguito all’intervento delle milizie turche nel 1974, Cipro è stata suddivisa in due zone. La Repubblica di Cipro, che ha aderito all’Unione nel 2004, di fatto controlla solamente la zona sud dell’isola, mentre nella zona nord si è costituita la Repubblica turca di Cipro del Nord, non riconosciuta dalla Comunità internazionale, se non dalla Turchia. In tale contesto, l’applicazione del diritto comunitario nella zona nord della Repubblica di Cipro è stata sospesa da un protocollo allegato all’atto di adesione.
Il sig. Apostolides, cittadino cipriota, ha adito la Corte d’appello inglese in merito ad una controversia che lo vede contrapposto alla coppia di cittadini britannici Orams, diretta ad ottenere il riconoscimento e l’esecuzione di due sentenze del Tribunale di Nicosia. Tale tribunale, con sede nella zona sud di Cipro, ha condannato i coniugi Orams a rilasciare un bene immobile ubicato nella zona nord dell’isola e a versare all’Apostolides diverse somme a titolo di risarcimento. I coniugi Orams avevano acquistato l’immobile da un terzo per edificarvi un’abitazione di vacanza. Secondo quando rilevato dal tribunale cipriota, il sig. Apostolides, la cui famiglia è stata espulsa dal nord dell’isola all’atto della sua suddivisione, è il legittimo proprietario del bene immobile. La prima sentenza, pronunciata in contumacia, è stata confermata da un’altra sentenza che statuisce sull’appello interposto dai coniugi Orams.
Il giudice nazionale ha sottoposto alla Corte svariate questioni relative all’interpretazione e all’applicazione del regolamento «Bruxelles I»1, chiedendo se la sospensione del diritto comunitario nella zona nord di Cipro ed il fatto che il bene immobile di cui trattasi si trovi in una zona sulla quale il governo di Cipro non esercita un controllo effettivo abbiano un’incidenza sul
1 Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
riconoscimento e l’esecuzione della sentenza, rispetto alla competenza del tribunale d’origine, all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto e al carattere esecutivo della decisione. Il giudice chiede inoltre se possa essere negato il riconoscimento o l’esecuzione di una decisione pronunciata in contumacia, per il fatto che l’atto introduttivo del giudizio non è stato notificato o comunicato al convenuto in tempo utile ed in modo tale da consentirgli difendersi, qualora quest’ultimo abbia comunque potuto presentare ricorso avverso tale decisione.
Innanzi tutto la Corte rileva che la sospensione dell’«acquis communautaire», prevista dall’atto di adesione di Cipro, è circoscritta all’applicazione del diritto comunitario nella zona nord. Le sentenze di cui trattasi e rispetto alle quali il sig. Apostolides ha presentato istanza di riconoscimento sono invece state pronunciate da un giudice avente sede nella zona controllata dal governo. La circostanza che tali sentenze riguardino un bene immobile posto nella zona nord non osta a tale interpretazione, atteso che, da un lato, essa non annulla l’obbligo di applicare il regolamento nella zona soggetta al controllo del governo e, dall’altro, essa non implica neppure che il regolamento venga per tale motivo applicato nella predetta zona nord. La Corte conclude pertanto che la sospensione del diritto comunitario nella zona nord, prevista dal protocollo allegato all’atto di adesione, non osta all’applicazione del regolamento Bruxelles I ad una decisione pronunciata da un giudice cipriota avente sede nella zona controllata dal governo, ma relativa ad un bene immobile situato nella zona non controllata.
La Corte rileva inoltre che, da un lato, la controversia rientra nell’ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I e, dall’altro, il fatto che il bene immobile in questione sia situato in una zona sulla quale il governo non esercita un controllo effettivo e, quindi, che le decisioni in causa non possano in pratica essere eseguite nel luogo in cui si trova il bene immobile non osta al riconoscimento e all’esecuzione delle suddette decisioni in un altro Stato membro.
Al riguardo è pacifico che il bene immobile sia sito sul territorio della Repubblica di Cipro e, pertanto, il tribunale cipriota era competente per dirimere la causa, posto che la disposizione interessata del regolamento Bruxelles I riguarda la competenza giurisdizionale internazionale degli Stati membri e non la competenza giurisdizionale interna di questi ultimi.
La Corte rammenta altresì che, per quanto concerne l’ordine pubblico dello Stato membro richiesto, il giudice di uno Stato membro non può, a pena di rimettere in discussione la finalità del regolamento Bruxelles I, negare il riconoscimento di una decisione promanante da un altro Stato membro, per il solo motivo che esso ritiene che il diritto nazionale o il diritto comunitario sia stato male applicato. Il giudice nazionale può negare il riconoscimento soltanto nel caso in cui l’errore di diritto implichi che il riconoscimento o l’esecuzione della decisione sia ritenuta una violazione manifesta di una regola di diritto fondamentale nell’ordinamento giuridico interno dello Stato membro interessato. Nella causa principale, la Corte d’appello non ha menzionato alcun principio fondamentale dell’ordinamento giuridico del Regno Unito che possa essere leso dal riconoscimento o dall’esecuzione delle sentenze di cui trattasi.
Inoltre, rispetto al carattere esecutivo delle sentenze cipriote controverse, la Corte rileva che il mero fatto che il sig. Apostolides possa incontrare difficoltà nell’ottenere l’esecuzione delle suddette sentenze non priva le stesse del loro carattere esecutivo. Tale circostanza non preclude quindi ai giudici di un altro Stato membro di dichiarare l’exequatur di dette sentenze.
Infine, la Corte constata che il riconoscimento o l’esecuzione di una decisione pronunciata in contumacia non possono essere negati qualora il convenuto abbia potuto proporre un ricorso avverso la decisione pronunciata in contumacia e tale ricorso gli abbia consentito di far valere che la domanda giudiziale o l’atto equivalente non gli era stato notificato o comunicato in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese. Nella causa principale è
pacifico che i coniugi Orams abbiano presentato un siffatto ricorso. Non possono essere pertanto negati, per tale motivo, il riconoscimento e l’esecuzione nel Regno Unito delle sentenze del tribunale cipriota.

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