La celebrazione del fascismo della passeggiata di Ronchi di D'Annunzio e l'occupazione di Fiume

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Mio caro compagno, Il dado è tratto. Parto ora. Domattina prenderò Fiume con le armi. Il Dio d'Italia ci assista. Mi levo dal letto febbricitante. Ma non è possibile differire. Ancora una volta lo spirito domerà la carne miserabile. Riassumete l'articolo !! che pubblicherà la Gazzetta del Popolo e date intera la fine . E sostenete la causa vigorosamente, durante il conflitto. Vi abbraccio Non sarà stato forse un fascista dichiarato, D'Annunzio, certo è che non fu mai antifascista, era lui che aspirava a diventare il duce d'Italia e la prima cosa che fece, all'atto della partenza da Ronchi per andare ad occupare Fiume, fu quella di scrivere a Mussolini, per ottenere il suo sostegno. Perchè D'Annunzio ne aveva bisogno. Il fascismo fu grato a D'Annunzio, per il suo operato,  tanto che si adoperò anche per il restauro e la sistemazione della casa dove nacque D'Annunzio e morì la madre. E alla notizia della morte, avvenuta il 1 marzo del 193

Legittimo l’addebito all’utente delle spese di spedizione della bolletta telefonica. Una storia non proprio finita

E’ legittimo l’addebito delle spese di spedizione della bolletta telefonica applicato dal gestore di telefonia in ossequio a quanto previsto nelle condizioni generali di abbonamento.
E’ questo il principio enucleato dalla Suprema Corte che, con la sentenza in esame, ha cassato con rinvio ad altro giudice la pronuncia resa in grado di appello dal Tribunale Civile di Paola il quale aveva a sua volta confermato la pronuncia del giudice di pace territoriale.
Una sentenza, quella in oggetto, che rappresenta il primo importante intervento del giudice di legittimità in materia assai dibattuta dalla giurisprudenza di merito in senso, peraltro, assai difforme.
Fino all’intervento chiarificatore della Suprema Corte il tema dell’addebito all’utente delle spese di spedizione della bolletta telefonica, sebbene di esiguo valore economico, ha rappresentato un ricorrente motivo di dibattito soprattutto innanzi alle autorità giudicanti minori.
I giudici di pace (da ultimo Giudice di Pace di Caserta, 10.10.2008) sono stati, infatti, sempre inclini nel ritenere illegittimo tale addebito spesso richiamando, a conforto delle proprie decisioni, il disposto dell’art. 21, VIII co, del D.P.R. 26 agosto 1972, n. 633.
I Tribunali, spesso aditi, in fase di gravame, dalle compagnie telefoniche nel tentativo di ottenere pronunce contrarie al pressoché costante orientamento dei giudici di pace, hanno mostrato inclinazione conforme al divieto di addebito delle spese di spedizione.
Tuttavia alcune, pur isolate, pronunce (Tribunale Civile di Salerno, n. 2879/06 - Tribunale Civile di Locri, n. 40/06 e 273/05 ) hanno ritenuto legittimo l’addebito pur non offrendo significativi principi a conforto delle adottate decisioni.
tratto da laprevidenza.it (Articolo dell'Avvocato Giuseppe D'Onofrio - Coggiati & associati)

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