Quella lenta riscoperta delle proprie origini ricordando i caduti austroungarici contro la damnatio memoriae del nazionalismo italiano

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Timidamente, negli anni, son sorti dei cippi, delle targhe, dei monumenti, defilati o meno, con i quali ricordare ciò che dall'avvento del Regno d'Italia in poi in buona parte del Friuli è stato sostanzialmente cancellato dalla memoria pubblica, ma non ovviamente da quella privata. Un territorio legato all'impero asburgico, che ricorda i propri caduti italiani che hanno lottato per la propria terra asburgica. Nei ricordi  memorie delle famiglie che si son tramandate nel tempo è difficile raccogliere testimonianze negative di quel periodo, sostanzialmente si viveva tutti assieme, ognuno con le proprie peculiarità e l'irredentismo italiano era solo una minoranza di un manipolo di esagitati. Poi, come ben sappiamo, con la guerra, le cose son cambiate in modo terrificante, per arrivare alla dannazione della memoria che ha voluto cancellare secoli e secoli di appartenenza asburgica. Lentamente, questi cippi, targhe, dal cimitero di Ronchi, al comune di Villesse, a Lucinico,

Parte piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica (sanitaria e reddituale) nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità


L’articolo 80 della legge n.133 del 6 agosto 2008 di conversione, con modificazioni, del DL 112/2008, prevede l’attuazione, dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, da parte dell’Istituto, di un piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica (sanitaria e reddituale) nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile, cecità civile e sordità civile.
Tale campione di verifiche riguarda soggetti di età compresa tra i 18 ed i 78 anni, tratti dal casellario delle pensioni INPS al 4 novembre 2008, escludendo, in questa fase, i minori. Sono stati inoltre esclusi i soggetti titolari di prestazioni sospese, gli invalidi inviati o da inviare a visita sanitaria di revisione rispettivamente dopo l’1.7.2007 o entro il 30.6.2010 ed i residenti nelle Province autonome di Trento, Bolzano e Aosta, in base all’espressa previsione dell’art.6, secondo comma, del Decreto.
I controlli non riguardano le prestazioni assistenziali sostitutive riconosciute agli invalidi civili e ai sordi civili ultrasessantacinquenni, rispettivamente ai sensi dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e dell’articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381.
 
Sono inoltre esonerati da ogni visita medica, a condizione che la documentazione agli atti, valutata dalla Commissione medica decentrata, confermi l’esclusione dalla visita, i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti di cui al decreto interministeriale 2 agosto 2007, inclusi quelli affetti da sindrome da talidomide, che abbiano ottenuto il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione.
 

Rimangono esclusi dall’applicazione del Decreto attuativo dell’art.80 legge 133/2008, la Regione Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle verifiche secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalla relative norme di attuazione.

Le visite mediche di verifica verranno effettuate presso il Centro Medico-Legale INPS della provincia di residenza dell’interessato, come espressamente previsto dal Decreto Interministeriale.

 
Al riguardo, va precisato che, se l’interessato si trova nell’impossibilità di raggiungere la sede di verifica, può chiedere la visita a domicilio.
 
Con successivo messaggio verranno fornite dettagliate istruzioni in ordine all’espletamento delle visite domiciliari che tengano conto, da un lato, dell’obbligo di venire incontro alle situazioni di maggior disagio e, dall’altro, di garantire la massima sicurezza dei soggetti da visitare attraverso un sistema di riconoscimento delle persone che accedono nei domicili altrui.
 
Le  attività connesse alle verifiche straordinarie verranno gestite con le funzionalità della procedura INVER 2009, nella quale è previsto un verbale di visita elettronico che i medici della Sottocommissione decentrata della CMS dovranno compilare all'esito dell'accertamento.
 
Tale verbale si potrà concludere con un motivato giudizio di conferma della sussistenza dei requisiti sanitari per usufruire della prestazione in godimento oppure, di non conferma degli stessi requisiti, con ulteriore indicazione - in ragione della natura del beneficio - della specifica invalidità rilevata o dell'assenza dello stato di invalidità.
 
Tramite la stessa procedura INVER 2009, la CMS procederà al monitoraggio di tutti i verbali ed è garante dell’omogeneità della procedura valutativa a livello nazionale.
 
Tali verbali verranno inoltrati con il flusso telematico della procedura INVER 2009 alle unità di processo competenti per la successiva trattazione amministrativa della pratica.
 
A fine giornata, ciascuna Sottocommissione dovrà redigere un elenco riepilogativo delle visite effettuate con i relativi esiti. Tale elenco dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti della Sottocommissione e conservato agli atti della stessa.
 

Al riguardo, considerati i tempi previsti dalla legge e dal Decreto attuativo per la presentazione della documentazione giustificativa dell’eventuale mancata presentazione a visita, dovrà essere garantita la tempestiva trasmissione da parte delle Sedi della documentazione stessa al Centro Medico legale per il successivo esame della Commissione Medica. Tale adempimento dovrà essere assicurato nel caso che la predetta documentazione giustificativa non sia stata trasmessa direttamente al Centro Medico legale.
 
Infine, si rammenta che, in sede di verifica, ulteriori accertamenti specialistici potranno essere eccezionalmente richiesti solo se ritenuti indispensabili ai fini del giudizio medico-legale e saranno effettuati presso le strutture specialistiche interne dell’INPS o presso strutture esterne già convenzionate, con le modalità vigenti.
 Nello schema del Decreto attuativo è espressamente previsto che l’Istituto debba informare i soggetti interessati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da recapitarsi con almeno trenta giorni di anticipo, sulle modalità con cui si procederà all’accertamento di verifica, facendo riferimento alle conseguenze derivanti dalla mancata presentazione alla visita medica.  
 
Le convocazioni, quindi, conterranno le indicazioni circa tali conseguenze che, come noto, contemplano, come estrema ratio, il provvedimento di revoca della prestazione.
 

 
Nella medesima procedura sono inoltre comprese le comunicazioni relative a:
- richiesta fascicoli alle ASL (cod.02);
- esonero dalla visita per i soggetti di cui al DM 2.8.2007 (cod. 05, 05bis, da inviare anche all’Unità di Processo per l’aggiornamento del Data Base delle pensioni);
- esito della visita (cod.07);
- sospensione della prestazione per assenza ingiustificata (cod.03, 03bis);
- sospensione della prestazione per mancata conferma requisiti sanitari (cod.12);
- revoca per motivi reddituali (cod.10) e per mancata presentazione a visita; (cod.08), da inviare anche all’Ente concessore se diverso dall’INPS;
- revoca per motivi sanitari (cod.09, da inviare anche all’Ente concessore se diverso dall’INPS o dalla ASL);
- restituzione alla ASL fascicoli esaminati con trasmissione relativi verbali (cod.11).
 
 
VERIFICHE REDDITUALI
 
Ferma restando la previsione normativa in base alla quale l’INPS effettua annualmente l’acquisizione delle dichiarazioni reddituali di tutti i titolari di prestazioni legate al reddito, i controlli di cui all’art.80 della legge n.133/2008 sono finalizzati anche a verificare la sussistenza dei  requisiti reddituali relativamente agli anni 2005, 2006 e 2007 nei confronti dei beneficiari di pensioni  o assegni di invalidità civile.
 
Il Decreto prevede, tra l’altro, la stipula di una convenzione con l’Agenzia delle Entrate con la quale l’Istituto dovrà scambiare informazioni e dati per verificare, come previsto nel decreto stesso, la sussistenza dei  requisiti reddituali.
 
In attesa di tale convenzione, i controlli dovranno continuare ad essere effettuati secondo le consuete modalità, utilizzando gli archivi esistenti (casellario delle pensioni, casellario degli attivi, Emens, punto fisco, anagrafe tributaria).
 
Qualora dagli accertamenti risulti che il titolare di pensione o di assegno sia  possessore di redditi superiori ai limiti annuali prescritti, l’erogazione del beneficio economico verrà immediatamente sospesa e si procederà alla revoca della provvidenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello con riferimento al quale i redditi accertati risultino superiori ai limiti di legge. Resta salvo il diritto al ripristino della provvidenza sospesa, qualora il superamento dei limiti reddituali rivesta carattere temporaneo.
 
Nel caso in cui l’esito della verifica sanitaria comporti una riduzione della percentuale di invalidità, ma resti comunque un riconoscimento parziale che dia diritto ad una provvidenza economica, il Processo Assicurato/Pensionato dovrà effettuare - in caso di assegno o pensione - i controlli sui redditi attraverso il DB dell’Agenzia delle Entrate.
 
 
 
 
In tale ipotesi, il controllo dovrà essere effettuato con riferimento, oltre che ai redditi del triennio 2005-2007, al reddito (presuntivo o consuntivo) del 2008 per accertare la sussistenza del diritto alla prestazione riconosciuta all’esito della visita di verifica.
 
Ove ricorrano gli altri requisiti prescritti, lo stesso Processo Assicurato/Pensionato provvederà alla trasformazione del titolo della provvidenza da erogare (es: la pensione d’inabilità viene trasformata in assegno mensile) ponendo la massima attenzione nell’assicurare continuità nell’erogazione del trattamento economico.
 
 
Fonte Circolare numero 26 del 23-2-2009 Inps

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